Statuto

ART.1

La Denominazione

É costituita l’Associazione apartitica, apolitica e senza scopo di lucro denominata “GIORNALISTI SPECIALIZZATI ASSOCIATI” o, più brevemente “GSA”, di seguito denominata Associazione. L’Associazione è a tempo indeterminato e ha facoltà di istituire Sezioni Distaccate in Italia e all’estero.

ART.2

La Sede

L’Associazione, che ha carattere nazionale, ha la propria sede legale in Milano, viale Monte Santo n. 7. Il trasferimento della sede non comporta alcuna modifica statutaria.

ART.3

Le Finalità

L’Associazione nasce come libero consesso di tutti i giornalisti che operano nel mondo dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria tecnica o specializzata. In particolare, l’Associazione si propone di:

  • fornire servizi utili e altamente qualificati ai suoi associati;
  • diffondere e pubblicare materiale informativo sia online che a mezzo stampa,
  • attivare rapporti sinergici con altre associazioni, enti, istituzioni, imprese;
  • offrire collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità;
  • promuovere la formazione professionale degli associati;
  • realizzare attività di ricerca scientifica e culturale riguardanti le materie Informazione, Comunicazione, Editoria per suo conto o in collaborazione con altre associazioni, professionisti, enti pubblici e privati;
  • stimolare la crescita professionale degli associati;
  • promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad approfondire la qualificazione professionale e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse ai vari settori del giornalismo, dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione in genere;
  • favorire lo scambio di know-how fra i soci;
  • stimolare e promuovere l’aggiornamento professionale.

ART.4

I Soci

Possono far parte dell’Associazione coloro i quali risultino regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Tutti i soci devono aver raggiunto la maggiore età.

Sono “Soci onorari” coloro i quali contribuiscano con titoli di particolare rilievo e prestigio a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Persone di spicco del mondo della comunicazione, dell’editoria, del giornalismo che operano ad elevati standard professionali. La nomina a socio onorario può essere proposta da qualsiasi socio e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo in carica. Il socio onorario non paga quota di iscrizione e non ha diritto di voto attivo né passivo.

Sono “Soci ordinari” coloro i quali operano a pieno titolo nel mondo dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria tecnica o specializzata e risultano regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il socio ordinario paga una quota di iscrizione e ha diritto di voto attivo e passivo.

Le domande di iscrizione devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale che ha facoltà di respingerle. Il Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera sull’ammissione, si riserva di poter richiedere, di volta in volta, la relativa documentazione necessaria e aggiornata. Il contributo per l’iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta all’inizio di ogni anno. L’associato che non intenda più essere iscritto all’Associazione deve darne formale comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, restando tenuto al contributo del pagamento per l’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Perderanno di diritto la qualità di iscritti all’Associazione, coloro i quali non siano in regola con i versamenti della quota associativa. I soci potranno essere esclusi anche in seguito a gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale deve, prima di applicare qualsivoglia sanzione, consentire l’adeguato contraddittorio, sentendo anche il parere dell’associato. Gli associati svolgono la propria attività in seno all’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro e in ragione della propria disponibilità personale. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti deve essere attuato secondo correttezza, buona fede, onestà e rigore morale e nel rispetto del presente statuto.

ART.5

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da tre a undici membri a cui si aggiungono i Responsabili delle Sezioni Distaccate. I consiglieri eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l’intero Consiglio Direttivo Nazionale è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

  • disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

–     istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell’Associazione;

–     affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Consiglio Direttivo Nazionale o soci;

–     curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

–     provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

–     approntare e presentare all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico;

–     predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari;

–     deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività;

–     curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

      attivare rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

  • progettare e realizzare le iniziative promosse dall’Associazione;

–     adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

–     nominare i responsabili delle Sezioni Distaccate, conferendone poteri, limiti e aria di competenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può cooptare come consiglieri, senza diritto di voto, sino a tre persone – non giornalisti – esperti in specifici settori di interesse per l’Associazione.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo Nazionale deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario Generale.

ART.6

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione e si costituisce dai soci ordinari. L’assemblea viene convocata dal Presidente. L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote associative, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

È di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • l’indicazione delle direttive per lo svolgimento dell’attività associativa secondo le norme statutarie;
  • l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

É di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  • la modifica dello statuto;
  • lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza (anche per rappresentanza) della maggioranza degli iscritti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera col voto favorevole della maggioranza degli stessi. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza della maggioranza dei soci dell’Associazione in unica convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti Ogni socio può delegare un altro socio ed intervenire all’Assemblea. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. É possibile procedere alle riunioni assembleari anche con mezzi online che assicurino l’identità del socio e la certezza del voto.

L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno per approvare il bilancio e per ascoltare e discutere la relazione sull’attività e ogni qualvolta se ne presenta la necessità. L’Assemblea straordinaria, per le decisioni di competenza è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale o su richiesta formale di almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti.

ART.7

La Presidenza

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale).

Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

  • curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo Nazionale, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  • curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora necessario;
  • adottare, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
  • esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
  • sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione. A tal fine dispone le spese ordinarie, secondo i lineamenti determinati dal Consiglio Direttivo, dando mandato di volta in volta al Tesoriere di effettuare le operazioni. Con il preventivo assenso del Consiglio Direttivo può altresì disporre le spese straordinarie;

Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

ART.8

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne assegna i compiti e le funzioni. Egli agisce in nome e per conto del Consiglio Direttivo Nazionale mantenendo rapporti e collaborando con soggetti esterni all’Associazione per lo sviluppo e il conseguimento delle finalità e la realizzazione delle attività dell’Associazione.

ART.9

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale lavora in stretta sinergia con i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:

  • coordinare le attività dell’Associazione;
  • redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • tenere e aggiornare il “libro dei Soci”;
  • conservare l’archivio dell’Associazione;
  • affiancare il Tesoriere nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Associazione.
  • informare gli iscritti delle iniziative e delle attività sociali.

ART.10

Il Tesoriere

Il Tesoriere lavora in stretta sinergia con i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:

  • controllare le attività di cassa dell’Associazione;
  • raccogliere le quote di iscrizione;
  • effettuare le spese;
  • redigere il bilancio (preventivo e consuntivo) in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

La carica di Tesoriere è incompatibile con le cariche della Presidenza.

ART.11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell’associazione che può essere istituito per volontà dell’assemblea dei soci).

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri, nominati dall’Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà annualmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci.

Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

ART.12

Il Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre componenti anche esterni all’Associazione.

I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART.13

I Responsabili delle Sezioni Distaccate

I Responsabili delle Sezioni Distaccate saranno nominati direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all’interno degli iscritti delle singole regioni. I Responsabili rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Nazionale e sono rinominabili. Nella propria area, definita dal Consiglio direttivo Nazionale, i Responsabili avranno la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti ma non avranno, in nessun caso, il potere di firma

ART.14

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti di indubbia e indiscussa fama dei settori scientifico, umanistico, sociale ed editoriale. Suo compito principale è l’elaborazione dei temi e dei contenuti di tutte le iniziative culturali e formative dell’Associazione. Il Comitato scientifico, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, ha facoltà di istituire Commissioni di studio all’interno dell’Associazione.

ART.15

Patrimonio, entrate e bilancio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell’associazione;
  • da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo Nazionale, con l’ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3. É vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

ART.16

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 6, per i seguenti motivi:

  • conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  • impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
  • ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in analogo settore o con finalità similari o di pubblica utilità o di promozione sociale. secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART.17

Modifiche allo Statuto

Questo statuto è modificabile con la presenza o rappresentanza della maggioranza dei soci dell’Associazione in unica convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.18

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti norme di Legge.