Legge Anticorruzione, una riforma a metà

di Ilaria Li Vigni

 

La Legge anticorruzione, pubblicata sulla Gazzella Ufficiale il 16 gennaio, recante il titolo “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” introduce diverse novità in tema di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, nella gestione dei fondi dei partiti.

Il testo contiene rilevanti novità in ambito di diritto penale, il c.d “Daspo”, l’ampliamento dei poteri dell’agente sotto copertura e l’inasprimento delle pene per il delitto di corruzione; ma anche una significativa stretta ai finanziamenti dei partiti e regole più severe per la dichiarazione dei redditi per Parlamentari e Ministri.

Cade, invece, l’emendamento sul peculato, molto discusso a causa dell’alleggerimento della pena per chi svolge attività politica, mentre passa la riforma della prescrizione che sarà operativa dal 2020.

Il testo di legge contiene il c.d. “Daspo” per i corrotti, ovvero misure più severe per quanto riguarda l’interdizione dai pubblici uffici per corrotti e corruttori.

Il “Daspo” prevede che i pubblici ufficiali, condannati per corruzione, siano interdetti dalle cariche pubbliche per un periodo che va da 5 a 7 anni e per 2 anni non possano in alcun modo contrarre con la Pubblica Amministrazione mentre, per condanne superiori a 2 anni, l’interdizione è perpetua.

La legge anticorruzione stabilisce l’estensione delle operazioni sotto copertura anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si tratta della discussa figura dell’agente sotto copertura, altresì definito“agente provocatore”.

Chi agisce sotto copertura non è punibile per i reati che commette al solo fine di acquisire elementi di prova necessari a dimostrare un disegno criminoso più complesso.

L’agente sotto copertura, già previsto dal nostro ordinamento processuale penalistico nell’ambito dei reati di stampo mafioso e terroristico, sarà operativo anche per il reato di corruzione e per tutti gli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Viene confermato l’inasprimento delle pene per i delitti di corruzione (art. 318 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Per il reato di corruzione impropria ovvero quando il pubblico ufficiale si fa corrompere in cambio del compimento di un atto legato al suo ufficio, la pena è aumentata da 1 anno a 3 anni di reclusione nel minimo, e da 6 a 8 anni nel massimo.

Inoltre, i condannati definitivi per reati contro la Pubblica Amministrazione (tra cui peculato, corruzione e concussione) non potranno più beneficiare delle pene alternative alla detenzione, come  permessi premio e l’assegnazione di lavoro esterno.

Uno dei punti più dibattuti della nuova legge riguarda la riforma della prescrizione.

L’emendamento, che prevede la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, è stato approvato, ma con un compromesso: diventerà operativo solo nel 2020, in concomitanza con ulteriori e successive misure di riforma del processo penale.

In pratica, la legge prevede che i tempi della prescrizione dei reati si sospendono non appena viene emessa la sentenza di primo grado, sia di assoluzione che di condanna.

Per contrastare la corruzione e prevenire gli sperperi del denaro pubblico, il testo approvato stabilisce nuove regole in merito alla trasparenza dei finanziamenti ai partiti.

In particolare, per ogni donazione superiore a 500 euro deve essere reso noto il nome del donante, vi è obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta per le donazioni che superano i 3.000 euro (rispetto ai 5.000 euro precedenti), equiparazione tra fondazioni e partiti politici, ai fini dell’estensione delle regole sulla trasparenza e divieto per le cooperative di finanziare i partiti.

Mentre, per la dichiarazione dei redditi, la legge Anticorruzione stabilisce che parlamentari, ministri e tesorieri di partito dovranno rendere pubbliche tutte le donazioni ricevute superiori a 500 euro, anziché 5.000 euro, come previsto in precedenza.

I condannati per corruzione potranno ottenere tempi più brevi per la riabilitazione penale, si passa da 12 a 7 anni, ma la riabilitazione non si estende alle pene accessorie perpetue.

Il testo del disegno di legge anticorruzione è diventato legge quasi nella sua integrità. Tuttavia ci sono parti non approvate, per mancato raggiungimento di accordo tra le forze politiche.

Tra gli aspetti maggiormente significativi di tale incompletezza si sottolinea come, nella legge di approvazione, non sia stata inserita la delega al Governo per la Riforma del processo penale, per cui sarà necessaria un’ulteriore legge delega.

A parere di chi scrive, tale omissione rende certamente non completa la riforma proposta dalla legge, ma configura nuovamente un’innovazione “a metà” della normativa penalistica e processuale.

Solo mettendo mano ai codici penale e processuale, con una riforma organica e chiara, potranno essere superati quei vulnus contenutistici che rallentano il nostro sistema giudiziario e non offrono adeguata tutela alle vittime di molti reati.