di Ilaria Li Vigni
In questo momento particolare di emergenza sanitaria, cerchiamo di fare un po’ di ordine nell’analisi della normativa penale relativa al contenimento del Coronavirus.
Con delibera adottata il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19.
Da allora si sono succeduti numerosi provvedimenti emergenziali volti a contrastare e contenere la diffusione del contagio, mediante l’introduzione di misure restrittive.
Nel dettaglio, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ha, da ultimo, disciplinato la futura produzione normativa emergenziale indicando, al secondo comma dell’art. 1, un ampio ventaglio di misure che potranno essere disposte – in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità – in specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Tali misure dovranno essere adottate mediante uno o più DPCM per periodi di tempo predeterminati, ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni, reiterabili e modificabili sino al termine dello stato di emergenza.
Differentemente da quanto si registrava nel panorama normativo ante D.L. 19/2020, la semplice e sola violazione delle misure restrittive non integra oggi illecito penale.
A chiarirlo è l’art. 4, co. 1, D.L. 19/2020, il quale prevede espressamente che, in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi del medesimo decreto, non si applichino le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) o da ogni altra disposizione di legge previgente attributiva di poteri per ragioni di sanità (ad esempio, art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, cd. “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” o “T.U.L.S.”).
Il rispetto generalizzato delle misure restrittive per le persone fisiche è oggi assicurato dal medesimo art. 4, co. 1, D.L. 19/2020, il quale prevede, per la violazione delle suddette misure, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3.000.
L’importo di tale sanzione può essere aumentato sino ad un terzo qualora la violazione venga posta in essere mediante un veicolo ovvero raddoppiato nel caso in cui la violazione della medesima disposizione venga reiterata.
L’ottavo comma della medesima norma prevede, infine, che le disposizioni ivi contenute che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020 (cioè, la data di entrata in vigore della normativa) e che in tali casi la sanzione amministrativa si applichi nella misura minima ridotta alla metà (ovvero, euro 200).
Così illustrata la depenalizzazione realizzata dal D.L. 19/2020, è comunque opportuno considerare che, nonostante la pura e semplice inosservanza delle limitazioni emergenziali non dia di per sé luogo ad illecito penale, è comunque possibile individuare alcune fattispecie di reato che potrebbero essere integrate dalla condotta di violazione della normativa di contenimento del contagio.
Ci si riferisce, nello specifico, ai reati di:
1. falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p. (ad esempio, Tizio compila l’autodichiarazione sostituendo le credenziali di Caio alle proprie);
2. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. (ad esempio, Tizio compila l’autodichiarazione indicando motivi che renderebbero il suo spostamento legittimo – ad esempio, la ricorrenza di esigenze lavorative – in realtà inesistenti);
3. epidemia dolosa o colposa ex artt. 438 e 452 c.p. (ad esempio, Tizio, pur sapendo ovvero ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, non osserva le prescrizioni di sicurezza e cagiona un’epidemia ovvero un’apprezzabile ingravescenza di essa);
4. lesioni dolose o colpose ex artt. 582, 583 e 590 c.p. (ad esempio, Tizio, pur sapendo ovvero ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, non osserva le prescrizioni di sicurezza e contagia altre persone).
Al di là degli ovvi suggerimenti di rispettare le prescrizioni e di limitare gli spostamenti – sia all’interno del medesimo comune, sia tra comuni diversi – alle sole ipotesi previste dalla normativa emergenziale onde evitare di incorrere in sanzioni amministrative, possono fornirsi alcune indicazioni volte a prevenire i rischi penali correlati all’emergenza Covid- 19.
In sintesi, è fondamentale attestare in autodichiarazione esclusivamente fatti suscettibili di essere accertati come veritieri e, ove possibile, conservare la documentazione idonea a testimoniare la legittimità dello spostamento (ad esempio, certificazione medica, attestazione di presenza rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della spesa). Qualora si venga sottoposti ad un controllo e non si versi in una delle circostanze che
rendono legittimo lo spostamento, occorre limitarsi a dare atto dell’assenza di alcuna giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni false in ordine alla propria identità (fatto che integrerebbe il reato di cui all’art. 495 c.p.) ovvero alle ragioni dello spostamento (fatto che integrerebbe il reato di cui all’art. 483 c.p.).
Infine, ovviamente, qualora si presenti la sintomatologia tipica del Covid-19, è bene consultare al più presto il proprio medico curante, ridurre al minimo indispensabile i contatti sociali (così da evitare di contagiare altre persone ed integrare, quantomeno, le fattispecie colpose dei reati di epidemia, lesioni ed omicidio) ed astenersi da tutti gli spostamenti.