Decreto Sicurezza bis

di Ilaria Li Vigni

 

Il Decreto Sicurezza bis, fortemente voluto dal Ministro Salvini, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno e reca il titolo “Disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica”.

Il testo del Decreto (18 articoli) si propone come un prolungamento e una specificazione del Decreto Sicurezza e prevede la stretta all’immigrazione clandestina e alla prassi elusiva delle norme sulla sicurezza nazionale e internazionale.

Cercheremo di spiegare, punto per punto, cosa prevede il Decreto Sicurezza bis, oggetto in questi giorni di continui dibattiti e proposte di emendamenti.

Il testo risulta diviso nelle seguenti parti:
• disposizioni in materia di sicurezza pubblica, anche internazionale;
• rafforzamento del coordinamento investigativo per contrastare l’immigrazione clandestina;
• interventi per eliminare gli arretrati nell’esecuzione dei provvedimenti penali di condanna definitiva;
• rafforzamento delle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni all’aperto;
• potenziamento della disciplina dei rimpatri dei clandestini;
• contrasto alla violenza durante le manifestazioni sportive.

Il testo è formato da 18 articoli in tema di sicurezza e ordine pubblico, quasi tutti inerenti l’emergenza migranti e recanti nuove disposizioni per il contrasto dell’immigrazione clandestina.

Qui viene attribuita al Ministro dell’Interno la competenza di limitare o vietare, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, il transito e la sosta delle navi sospette nel mare territoriale.

Inoltre, il capitano della nave che infrange il divieto di ingresso nelle acque territoriali può essere condannato al pagamento di una sanzione molto salata: da 10 a 50mila euro, oltre al sequestro dell’imbarcazione.

Sempre nell’ottica di contrastare l’emergenza sbarchi, il Decreto Sicurezza bis estende anche alle procure distrettuali la possibilità di eseguire le intercettazioni e le operazioni sotto copertura.

Altro nodo centrale del testo riguarda la disciplina delle manifestazioni in luogo pubblico e all’aperto.

Il testo prevede tutele maggiori per gli agenti di polizia impiegati durante le manifestazioni e, in più, introduce una nuova fattispecie di reato contro chi, nel corso delle manifestazioni, si avvale di razzi, fuochi d’artificio, petardi o crea in altro modo pericolo a cose e persone.

Se i fatti sono commessi nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico, il reato si considera aggravato.

Per aumentare la sicurezza pubblica, come è intuibile, è necessario incrementare il numero degli addetti alle Forze dell’Ordine. Per questa ragione, il Decreto Sicurezza bis, precisamente all’articolo 4, prevede lo stanziamento di 2milioni di euro per il triennio 2019-2020, risorse che serviranno a coprire i costi degli operatori di polizia addetti alle operazioni di investigazione e al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Il testo dell’articolo prevede anche che il Governo e le Forze di polizia si impegnano a stipulare tra loro accordi ad hoc.

Dall’articolo 13 fino al 18 (l’ultimo), la norma si occupa delle misure di contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.

In particolare, il testo prevede che il questore possa impedire l’accesso alle manifestazioni sportive a coloro che hanno denunce pendenti o hanno preso parte a episodi violenti in occasione di eventi sportivi, anche se hanno solamente incitato o inneggiato alla violenza.

La novità è che tale previsione si estende anche agli episodi avvenuti all’estero. Inoltre i club non potranno più dare sovvenzioni di ogni genere a coloro che hanno ricevuto il Daspo.

Ritiene chi scrive che tale normativa sia effettivamente carente sia da un punto di vista politico, sia anche di legittimità costituzionale.

Infatti, se da un lato l’emergenza migranti è questione seria e complessa e certamente dovrà essere affrontata dalla legislazione italiana, è pur vero che una normativa del genere, limitativa dei diritti inviolabili dell’uomo, quali la vita e l’integrità fisica rischia di porsi in serio contrasto non solo con la Costituzione italiana, ma soprattutto con le norme di diritto internazionale universalmente riconosciute.

Parimenti, sarebbe da chiedersi se vi fossero, per questo Decreto Sicurezza bis, come peraltro per il primo Decreto Sicurezza, i presupposti per la decretazione d’urgenza che la nostra Costituzione riserva a casi particolari ed eccezionali.

Ciò posto, vedremo, dopo la pausa estiva, se gli emendamenti in aula, già ampiamente anticipati, potranno sanare tali vulnus e, soprattutto, consentire alla nostra nazione di affrontare una emergenza epocale anche con una normativa adeguata.