I reati contro gli animali, sintesi normativa

 

di Ilaria Li Vigni

 

Il sentimento di affetto che l’uomo prova nei confronti degli animali trova un preciso riscontro giuridico nella legislazione vigente.

Da diversi anni, ormai, la legge italiana tutela la vita e la salute degli animali, non solo domestici, quali veri e propri soggetti di diritto.

All’interno del codice penale v’è una parte dedicata esclusivamente ai reati contro gli animali: analizziamo le fattispecie principali, soffermandoci anche su qualche risvolto giurisprudenziale importante.

Il codice penale punisce, anzitutto, all’art. 544 bis c.p., con la reclusione da quattro mesi a due anni chi, per crudeltà o senza necessità, provoca la morte di un animale.

Secondo la Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. Pen. sez. III, n. 44822/2007) l’uccisione è giustificata unicamente quando serve ad evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona ritenuto altrimenti inevitabile. Si tratta, a ben vedere, dell’uccisione di un animale a seguito di aggressione, così mutuando l’istituto della legittima difesa.

Ma non è punita solo l’uccisione dell’animale, ma anche il suo maltrattamento tout court.

La legge penale, infatti, (art. 544 ter c.p.) punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena è aumentata della metà se da questi fatti deriva la morte dell’animale.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Secondo la Cassazione (Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 5979/2013), i comportamenti insopportabili imposti all’animale idonei ad integrare il reato di cui parliamo sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso, così come ricostruito dalle scienze naturali.

Interessante è il dibattito giurisprudenziale sorto in merito all’utilizzo del collare elettrico per cani. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sentenza n. 15061/2007), l’abuso nell’uso del collare elettronico antiabbaio integra il reato di maltrattamento di animali, visto che ogni comportamento che produce sofferenze non giustificate nell’animale è idoneo a configurare il suddetto delitto.

Più di recente, però, la Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sentenza n. 21932/2016) ha stabilito che l’utilizzo del collare che sprigiona scosse elettriche è sì illegale, ma il suo utilizzo integra la semplice contravvenzione di abbandono di animali ex art. 727 c.p., reato all’interno del quale è sanzionata anche la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Trattasi di contravvenzione punibile con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da mille a diecimila euro.

Il codice penale (art. 544 quater c.p.) punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

Le pene sono quella della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da tremila a quindicimila euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Il codice, infine, provvede a sanzionare, all’art. 544 quinquies c.p., la pratica odiosa dei combattimenti tra animali, purtroppo ancora molto in voga soprattutto in alcune regioni del sud Italia, con particolare riferimento ai combattimenti tra cani ed alle relative scommesse clandestine.

Chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con reclusione da uno a tre anni e la multa da cinquantamila a centosessantamila euro, aumentata da un terzo alla metà se queste attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni ed, infine, se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Il codice inoltre, punisce chiunque, allevando o addestrando animali, li destina in qualsiasi forma alla loro partecipazione ai combattimenti. La pena è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da cinquemila a trentamila euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni, quando sono consenzienti.

Insomma, la normativa penale a tutela degli animali è stata ben dettagliata dal legislatore e offre piena tutela contro condotte che per troppi anni sono state ritenute se non legittime dall’ordinamento quantomeno consentite e prive di sanzione penale.

Occorre, parallelamente alla norma che ha finalità meramente repressive, curare anche una cultura di rispetto per tutti gli animali, non solo quelli domestici, con particolare riguardo alle nuove generazioni.

Infatti, se per un verso vi è stata, in questi ultimi decenni, una progressiva affezione nei confronti degli animali da compagnia (i dati del 2016 ci dicono che una famiglia su tre in Italia ha un animale in casa), a volte esageratamente trasponendo con gli stessi dei canoni comportamentali tipici degli umani, rimane

tuttavia una fatica nel far propri gli stessi canoni di rispetto per tutte le specie animali, in particolare per quelle selvatiche e spesso in via d’estinzione che fanno parte del nostro ecosistema naturale da migliaia di secoli e che dobbiamo rispettare e preservare nella loro integrità.